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LEGGE 14 marzo 1952, n. 213

Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di consumo mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-4-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il limite massimo stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 gennaio 1948, n. 86, ai fini della prestazione, mediante polizza fideiussoria, o mediante fideiussione bancaria, delle cauzioni dovute dagli appaltatori delle imposte di consumo, è elevato al 75 per cento.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle cauzioni già prestate ed accettate, a norma di legge, a garanzia degli appalti in corso. Essa si applica, invece, alle cauzioni integrative o suppletorie non ancora prestate o accettate; in tal caso il predetto limite del 75 per cento va riferito all'intero ammontare della cauzione dovuta a garanzia dell'appalto.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1952

EINAUDI DE GASPERI - VANONI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI