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LEGGE 1 marzo 1952, n. 157

Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  12-4-1952 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



In deroga a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926, n. 416, il giudizio sulla dipendenza da causa, di servizio delle lesioni traumatiche da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive, parassitarie e psichiche, è pronunciato dal direttore dell'ospedale militare o infermeria presidiaria o infermeria autonoma, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, ed abbiano determinato inizialmente il ricovero in cura in uno dei predetti stabilimenti sanitari.