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LEGGE 13 febbraio 1952, n. 106

Riforma della carriera diplomatica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1956)
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Testo in vigore dal:  28-3-1952 al: 30-6-1956
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Alla carriera diplomatica si accede mediante esame di concorso: per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, col godimento dei diritti politici;
b) età non minore di 21 anni, né maggiore di 30, salvo guanto è stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di età circa l'ammissione ai pubblici concorsi;
c) regolare condotta civile e morale;
d) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio dello funzioni proprie della carriera diplomatica;
e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari ed in economia marittima o in economia e commercio, conseguita presso una Università o altro Istituto equiparato della Repubblica.
L'Amministrazione può non accogliere le domande di ammissione al concorso per difetto di attitudine professionale.