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LEGGE 22 febbraio 1952, n. 99

Modificazioni alla misura dell'indennità giornaliera di reggenza per gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-3-1952 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 luglio 1950 la misura delle indennità giornaliere previste dal primo comma dell'art. 8 del regio decreto 25 novembre 1937, n. 2360, è elevata a lire 150 per i reggenti di un ufficio locale marittimo, e a lire 80 per i reggenti di una delegazione di spiaggia.