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LEGGE 11 febbraio 1952, n. 74

Norme sulla rivalutazione per conguaglio monetario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-3-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli imprenditori commerciali, le società, anche se non esercitano una attività commerciale, e gli altri enti tenuti a redigere il bilancio possono procedere, non oltre il bilancio e l'inventario relativi all'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rivalutazione per conguaglio monetario delle attività esistenti nel loro patrimonio, sulla base di coefficienti non superiori a quelli indicati nella annessa tabella e con l'osservanza delle seguenti disposizioni.
La rivalutazione dei titoli azionari può, tuttavia, essere effettuata anche oltre tale termine, purché entro l'esercizio successivo a quello in cui la società emittente ha proceduto alla rivalutazione delle proprie attività.
Le singole attività valutate al prezzo di costo o di acquisto possono essere iscritte per un importo noli superiore a detto prezzo, moltiplicato per i coefficienti previsti nei primo comma. In nessun caso la rivalutazione può superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva e alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella gestione dell'impresa.
Allorchè si procede alla rivalutazione delle attività debbono essere rivalutati anche i corrispondenti fondi di ammortamento, che siano stati ammessi in detrazione dal reddito lordo, con l'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella allegata alla presente legge, in relazione all'epoca nella quale sono stati costituiti.
Per le attività valutate in base ai prezzi desunti dall'andamento del mercato o delle quotazioni, la rivalutazione per conguaglio monetario può essere effettuata fino a concorrenza del minore fra il prezzo desunto dall'andamento del mercato o delle quotazioni e il prezzo di acquisto o di costo moltiplicato per i coefficienti previsti nel primo comma. Per le materie prime e per le merci rimangono ferme le norme contenute nell'art. 8 della legge 11 gennaio 1951, n. 25.
Per la rivalutazione delle attività effettuate ai sensi del presente articolo e per i relativi ammortamenti, gli amministratori ed il Collegio sindacale sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dell'art. 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49.