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LEGGE 16 febbraio 1952, n. 58

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, contenente norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-2-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 21 dicembre 1951, n. 1356, contenente "Norme in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani e di vincolo alberghiero", con le seguenti modificazioni:
All'art. 1, terzo comma, sono aggiunte le parole: nonché da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, a norma dell'art. 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305.
All'art. 2, terzo comma, le parole: 31 dicembre 1945, sono sostituite con le parole: 31 ottobre 1945, All'art. 3, secondo comma, le parole: 31 dicembre 1945, sono sostituite con le parole: 31 ottobre 1945.
All'art. 5, primo comma, le parole: sono aumentati nella misura del 50 per cento, sono sostituite con le parole: aumentati ai sensi degli articoli 1, 2, 3, primo comma, del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 424, e successive modificazioni, sono ulteriormente aumentati nella misura del 50 per cento.
Allo stesso articolo, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
Sono compresi nei vincoli di proroga di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1951, n. 358, i contratti poliennali di locazione alberghiera stipulati anteriormente al 1 febbraio 1947 e con scadenza anteriore al 1 gennaio 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1952

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI