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LEGGE 8 gennaio 1952, n. 42

Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1952 al: 15-12-2010
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È prorogata di quindici anni la durata delle utenze d'acqua pubblica aventi per oggetto piccole derivazioni che siano scadute dopo il 10 giugno 1940 o che scadranno entro il termine di anni cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge, e che prima della pubblicazione della presente legge non siano state rinnovate ovvero non abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo già respinta.
La detta proroga riguarda anche la durata delle utenze, sempre aventi per oggetto piccole derivazioni, che hanno titolo a riconoscimento in base all'art. 2, lettere a) e b) e all'art. 3 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state ancora riconosciute.