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LEGGE 24 dicembre 1951, n. 1669

Sostituzione dell'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-2-1952 al: 20-11-1953
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46, è sostituito dal seguente:
"Il Consiglio di amministrazione a nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ed è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:
a) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) da due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
c) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro;
d) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
e) da otto iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria, designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a
carattere nazionale maggiormente rappresentative, ed in mancanza di tale designazione dal Ministro per il lavoro e in previdenza sociale;
f) da due rappresentanti all'Ente, designati rispettivamente dal
Ministro per ha grazia e giustizia e dal Ministro per la difesa in rappresentanza dei magistrati e del personale militare;
g) da due rappresentanti del personale dell'Ente, designati uno dal personale amministrativo ed uno dal personale sanitario.
Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera e).
I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - VANONI - PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI