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LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1666

Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  21-2-1952 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è fissato, con decorrenza dal 1 luglio 1950, nelle seguenti misure:

ufficiali di qualunque grado. . . . . . . . . . . . . . . L. 2500 marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia. . . . L. 1250 sergenti e sergenti maggiori . . . . . . . . . . . . . . . L. 750