stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1630

Interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, relativo alla definizione del periodo di lavoro notturno vietato alle donne e agli adolescenti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-2-1952 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il rinvio alle disposizioni della, legge sulla panificazione, contenuto nell'art. 13 della legge 26 aprile 1934, n. 653, si riferisce soltanto ai lavoratori di sesso maschile e di età inferiore ai diciotto anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 dicembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI