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LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1599

Diritti spettanti ai notai ed agli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-2-1952 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per le autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni di consenso ricevute dall'Amministrazione centrale del debito pubblico e dalle Intendenze di finanza, è dovuto al notaio o all'agente di cambio autenticante, il diritto di lire 5 per ogni 1000 lire del capitale nominale della rendita alla quale il consenso si riferisce.
Tale diritto non può essere inferiore a lire 50, né superiore a lire 1000.