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LEGGE 22 dicembre 1951, n. 1575

Agevolazioni fiscali per opere concesse dalla Cassa per il Mezzogiorno.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-1-1952 al: 17-8-1957
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nella quota fissa di abbonamento corrisposta dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono comprese le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sui contratti di appalto stipulati dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'art. 8 della citata legge, relativi ai lavori la cui esecuzione sia stata affidata o concessa ai predetti enti dalla Cassa medesima.
Per conseguire il trattamento previsto dal precedente comma, i contratti di appalto dovranno contenere la contestuale dichiarazione che i medesimi sono stati stipulati ai fini della presente legge e dovranno inoltre essere corredati da una copia dell'atto di affidamento o concessione effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno ovvero da analoga certificazione rilasciata dalla Cassa stessa.
Sono altresì comprese nella quota fissa di abbonamento le tasse ed imposte indirette sugli affari dovute sugli atti consequenziali ai contratti di appalto, di cui al primo comma, posti in essere nei rapporti fra gli enti appaltanti e le ditte appaltatrici. Detti atti dovranno contenere gli estremi di registrazione del contratto di appalto cui essi si riferiscono.