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LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1570

Nuovo trattamento economico del personale insegnante all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-1-1952 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale di ruolo e non di ruolo, addetto alle istituzioni culturali e scolastiche italiane e straniere all'estero, assunto a norma del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, percepisce:
a) lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto;
b) l'assegno di sede con le sue eventuali maggiorazioni e riduzioni;
c) le indennità eventuali che gli possono spettare in forza delle disposizioni contenute nella presente legge.