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LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1569

Integrazione del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei Comuni autonomi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-2-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Agli attuali direttori didattici, già dipendenti con la qualifica di direttori didattici comunali da Comuni che avevano l'autonomia scolastica e a questa rinunciarono anteriormente alla esecuzione dell'art. 331 del testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, per essere cessata la loro condizione di capoluogo di provincia, sono applicabili le disposizioni dell'art. 5 del regio decreto 1 luglio 1933, n. 786, modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352.
Per i direttori didattici di cui al precedente comma, si procederà alla ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo le disposizioni del regio decreto 10 luglio 1933, n. 786, e successive modificazioni; gli effetti economici decorreranno dalla data del decreto con cui si provvederà alla ricostruzione della carriera e sarà conferito il nuovo grado loro spettante.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI