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LEGGE 10 gennaio 1952, n. 3

Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-1-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso, la concessione di contributi in conto capitale ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti, ai fini del ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende medesime.