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LEGGE 20 novembre 1951, n. 1512

Aumento del limite di somma previsto per l'emissione degli ordini di accreditamento per la restituzione di imposte e tasse indebitamente percette e di diritti su prodotti che si esportano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-1-1952 al: 28-3-1957
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il limite per l'emissione degli ordini di accreditamento, previsto dall'art. 3 della legge 9 luglio 1922, n. 1026, e successive modificazioni, per il pagamento delle spese riguardanti restituzione di imposte e tasse indebitamente percette e restituzioni di diritti su prodotti che si esportano, è elevato a lire 500 milioni.