stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1504

Proroga del termine previsto dall'art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, concernente l'abolizione delle cauzioni commerciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  19-1-1952 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il termine di cui all'art. 2 della legge 12 luglio 1950, n. 591, è prorogato al 30 giugno 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque e spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1951

EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI -

Visto, il Guardasigilli: ZOLI