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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1950, n. 1314

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Palermo,
approvato  con  regio  decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato
con  regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477;
30  ottobre  1930,  numero  1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre
1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 10
ottobre  1936,  n.  2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n.
485; 11 luglio 1942, n. 922;
  5 settembre 1942, n. 1429, e con decreti del Capo provvisorio dello
Stato  13  luglio  1947,  n.  826;  31  dicembre 1947, n. 1870, e con
decreti  del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30
ottobre 1949, n. 1151;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Palermo approvato e
modificato   con   decreti   sopraindicati,   e  cosi'  ulteriormente
modificato:
  Attuale  art.  58.  -  Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in ingegneria e' aggiunto quello di:
    "Radiotecnica" (Sezione industriale).
  Attuale art. 64. - E' sostituito dal seguente:
    "Le  precedenze per gli esami tra gli insegnamenti della Facolta'
di ingegneria sono cosi' stabilite:
    L'esame  di  scienza  delle  costruzioni deve precedere quelli di
costruzione  di  macchine,  di  costruzioni  in legno ferro e cemento
armato,  di  costruzioni idrauliche e di ponti, di arte mineraria, di
costruzioni stradali e ferroviarie, di costruzioni aeronautiche.
  L'esame  di meccanica applicata alle macchine deve precedere quelli
di  costruzioni  di  macchine, di disegno di macchine e progetti e di
costruzioni di macchine elettriche.
  L'esame  di  fisica  tecnica  deve precedere quelli di macchine, di
idraulica, di aerodinamica e di arte mineraria.
  L'esame  di  chimica  applicata  deve  precedere  quello di chimica
industriale.
  L'esame  di architettura tecnica 1ª parte, deve precedere quello di
architettura  tecnica  2ª  parte,  e quello della 28 parte l'altro di
architettura e composizione architettonica.
  L'esame   di   idraulica,  deve  precedere  quelli  di  costruzioni
idrauliche e di impianti speciali idraulici.
  L'esame   di  elettrotecnica  deve  precedere  quelli  di  impianti
industriali  elettrici  di  costruzioni  di  macchine  elettriche, di
misure elettriche, di arte mineraria e di radiotecnica.
  L'esame di costruzioni di macchine deve precedere quello di disegno
di macchine e progetti.
  L'esame  di tecnologie generali deve precedere quello di tecnologie
speciali e di impianti industriali meccanici.
  L'esame  di macchine deve precedere quelli di disegno di macchine e
progetti di arte mineraria.
  L'esame  di  aerodinamica  deve  precedere  quello  di  costruzioni
aeronautiche.
  Attuale art. 67. - E' sostituito dal seguente:
  Per  chi,  avendo  conseguito  una  delle  lauree  rilasciate dalla
Facolta'  di  ingegneria, aspiri al conseguimento di un'altra laurea,
si concede la iscrizione al quinto anno di corso.
  Per  coloro  che  avendo  conseguito  la  laurea in matematica o in
fisica,  o  in  fisica  e  matematica,  rilasciata  dalla Facolta' di
scienze  aspirano  al  conseguimento di una, laurea della Facolta' di
ingegneria,  purche'  abbiano  durante  il  precedente corso di studi
seguito  i  corsi  e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del
biennio propedeutico, si concede l'iscrizione al 4° anno di corso.
  Con  provvedimento del rettore, su proposta della Facolta', vengono
stabilite   le   materie   fondamentali   ed   il  numero  di  quelle
complementari  che  il richiedente dovra' frequentare e di cui dovra'
superare gli esami per potere adire alla nuova laurea.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 16 dicembre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1951
  Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 51. - FRASCA