stai visualizzando l'atto

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1337

Applicazione al personale della magistratura dell'art. 4 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'art. 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  1-1-1952 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per stabilire l'anzianità dei magistrati, ai fini dei concorsi e degli scrutini per la promozione a consigliere di Corte di appello e gradi equiparati, non si tiene conto dell'anticipo nella promozione al grado ottavo ottenuta a norma dell'art. 139, primo comma, prima parte, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, e dell'art. 1 del regio decreto 18 marzo 1943, n. 200.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI DE GASPERI - ZOLI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI