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LEGGE 20 novembre 1951, n. 1297

Ammasso volontario dei prodotti agricoli - Agevolazioni fiscali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-12-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le anticipazioni degli Istituti di credito sui prodotti agricoli volontariamente conferiti dai produttori per la utilizzazione, la trasformazione e la vendita collettiva, effettuate dagli Istituti stessi agli Enti aventi per legge, fra i loro scopi, quello di provvedere alle operazioni di ammasso volontario, sono garantite da privilegio legale sul prodotto ammassato e sul ricavo della sua vendita.
La medesima disposizione vale per i prestiti occorrenti per far fronte alle spese di gestione dei prodotti conferiti volontariamente.
Tale privilegio segue immediatamente quelli previsti dal n. 2 dell'art. 2778 del Codice civile per i prestiti agrari di conduzione.
Se le cambiali rappresentative del credito privilegiato vengono girate, la girata produce anche il trasferimento del privilegio.