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LEGGE 24 ottobre 1951, n. 1187

Ammissione dei laureati e diplomati universitari alle scuole speciali di metodo per gli insegnanti dei sordomuti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-12-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Sono ammessi ai corsi delle scuole di metodo per ottenere lo speciale titolo di abilitazione all'insegnamento o alla direzione negli istituti dei sordomuti, oltre coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 523 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, i laureati o diplomati universitari di qualsiasi disciplina a prescindere dal titolo di studi medi in loro possesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Catania, addì 24 ottobre 1951

EINAUDI DE GASPERI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI