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LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1173

Ammissione delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa al secondo anno di corso delle scuole-convitto professionali per infermiere.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-12-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per la durata di anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di intesa con il Ministro per la pubblica istruzione, può autorizzare l'ammissione, per esami, delle infermiere volontarie dell'Associazione italiana della Croce Rossa che siano fornite della licenza delle scuole medie inferiori e che abbiano il diploma di infermiere volontarie da non più di cinque anni, al secondo anno di corso presso le scuoleconvitto professionali per infermiere, previste dall'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto reale 27 luglio 1934, n. 1265, per il conseguimento del relativo diploma di Stato a tutti gli effetti dell'art. 1 della legge 19 luglio 1940, n. 1098.