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LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1134

Aumento della indennità per il personale addetto al servizio di polizia di frontiera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-11-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza, agli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri ed ai pari grado del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che prestano servizio di polizia di frontiera lungo la linea di frontiera terrestre, è attribuita la seguente indennità mensile:

funzionari di pubblica sicurezza......... L. 3600
ufficiali................................ L. 3600
impiegati................................ L. 1800
sottufficiali............................ L. 1500
graduati e militari...................... L. 1100


Qualora trattisi di località particolarmente disagiate, da stabilirsi con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, la indennità suddetta potrà essere aumentata di un terzo.