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LEGGE 18 ottobre 1951, n. 1128

Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-12-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.
Essi procedono all'espletamento degli atti loro demandati dalle leggi e dai regolamenti, quando tali atti siano ordinati dall'autorità giudiziaria o richiesti dalle parti.