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LEGGE 3 ottobre 1951, n. 1126

Arruolamento straordinario per i servizi di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/08/1961)
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Testo in vigore dal:  20-11-1951 al: 10-3-1958
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È data facoltà al Ministro per l'interno di effettuare un arruolamento straordinario di 500 guardie scelte e di 4500 guardie nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
La facoltà, di cui al comma precedente e le analoghe facoltà di arruolamenti ordinari, straordinari, temporanei o in soprannumero e di richiami o trattenimenti in servizio di personale del Corpo delle guardie di pubblica, sicurezza, di cui alle vigenti disposizioni, saranno esercitate in modo che il contingente complessivo di ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie del Corpo predetto risulti contenuto nel limite massimo di 82.000 unità.
Gli aspiranti all'arruolamento di cui al primo comma del presente articolo debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Gli aspiranti ai posti di guardia scelta debbono avere prestato servizio, quali graduati, nelle Forze armate dello Stato, per un periodo di almeno sei mesi.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 20/11/1951, n. 267 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.