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LEGGE 2 settembre 1951, n. 1101

Istituzione di un "Fondo adeguamento pensioni" per migliorare il trattamento di pensione dei dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

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Testo in vigore dal: 14-11-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituito  presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
un "Fondo adeguamento pensioni" per provvedere alla corresponsione di
assegni  integrativi  ai  titolari  di pensione a carico del Fondo di
previdenza  per  gli  impiegati dipendenti da esattorie e ricevitorie
delle  imposte  dirette,  di  cui  all'art. 110 del testo unico delle
leggi  sulla  riscossione  delle  imposte dirette 17 ottobre 1922, n.
1401,  modificato  dall'art. 1 del regio decreto-legge 4 maggio 1936,
n. 971.
  Per  la  gestione del "Fondo adeguamento pensioni" valgono le norme
vigenti per la gestione del corrispondente Fondo di previdenza.
  Limitatamente  alla  gestione  relativa al personale esattoriale il
"Fondo adeguamento pensioni", sia per quanto riguarda le prestazioni,
sia per quanto si riferisce ai contributi, assorbe e sostituisce, con
effetto  dal  1  gennaio  1950,  i  trattamenti  previsti dal decreto
legislativo  1  marzo  1945,  n.  177,  e successive modificazioni ed
estensioni,  dal  decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, e dalla
legge  14  giugno  1949,  n.  322, e successive modifiche, nonche' il
trattamento previsto dal decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 563, e
successive  modifiche  ed  aggiunte.  Il  Fondo stesso subentra nelle
attivita',  passivita', oneri e diritti del Fondo di integrazione per
le assicurazioni sociali.