stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 agosto 1951, n. 1064

Premi ai sottufficiali non in carriera continuativa ed ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che vengono congedati o raffermati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-10-1951 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sottufficiali non in carriera continuativa, i graduati e militari di truppa volontari dell'Esercito (esclusi quelli dell'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, che vengono congedati al termine delle ferme o rafferme speciali stabilite dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata, hanno diritto ad un premio di congedamento pari, per ciascun anno di servizio prestato, a venti giorni dell'ultima paga percepita.
Nei confronti del personale prosciolto dalla ferma o rafferma per comprovati motivi di salute o per gravi esigenze di famiglia o degli eredi, in caso di morte, il premio viene determinato in misura pari a venti giorni dell'ultima paga percepita per ciascun anno di ferma o rafferma compiuto; la frazione di un anno superiore a sei mesi si calcola per un anno intero.
Nei casi di cattiva condotta abituale o di rendimento molto inferiore al normale, il premio di congedamento è ridotto dalla metà al terzo, a giudizio delle Commissioni di avanzamento.
Nessun premio è dovuto al personale prosciolto dalla ferma per motivi disciplinari o, in seguito a sua domanda, per motivi privati.