stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 luglio 1951, n. 961

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, concernente provvedimenti in materia di conti consuntivi delle Amministrazioni provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e disposizioni per il pagamento di titoli di spesa emessi dalle Amministrazioni provinciali, comunali e consorziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  13-10-1951 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico. Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1

Art. 10. - Il secondo comma è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1952".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Caprarola, addì 30 luglio 1951

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI