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LEGGE 30 agosto 1951, n. 940

Aumento del Fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-9-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È autorizzato l'aumento graduale del fondo di dotazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) da lire 60 miliardi a lire 120 miliardi.