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LEGGE 12 luglio 1951, n. 624

Assunzione degli insegnanti di lingua straniera nel ruolo transitorio ordinario della scuola media.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-8-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad assumere, con decorrenza 1 ottobre 1950, salvo le retrodatazioni previste, nei posti di ruolo transitorio ordinario delle scuole medie, gli insegnanti di lingua straniera, laureati, ovvero diplomati a conclusione di un corso di studi a carattere universitario, appartenenti alle seguenti categorie:
a) vedove di guerra di cui al regio decreto 24 agosto 1942, n. 1091, e successive modificazioni;
b) gli inclusi nelle graduatorie dei vincitori di concorso per cattedre di lingue straniere nelle scuole tecniche, riservati, in forza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, a perseguitati politici e razziali, a quanti furono costretti ad espatriare, o furono, anche di fatto, impediti di prendere parte ai concorsi da un provvedimento governativo di cui ai numeri da 1 a 5 dell'art. 17 del citato decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.