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LEGGE 4 maggio 1951, n. 570

Rappresentanza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nella composizione dei Tribunali militari territoriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  10-8-1951 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Presso i Tribunali militari territoriali, nel giudizio a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, il meno elevato in grado dei giudici militari è sostituito da un giudice pari grado di detto Corpo, scelto dal presidente del Tribunale competente, tra quelli all'uopo designati ogni biennio per ciascun Tribunale militare dal Ministero dell'interno.
Se fra gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza designati per il Tribunale militare competente non ve né alcuno del grado richiesto dalla legge, si provvede mediante estrazione a sorte fra gli ufficiali del Corpo, aventi il grado prescritto, designati per le altre circoscrizioni territoriali dei Tribunali militari.
L'estrazione preveduta dal comma precedente è fatta dal presidente del Tribunale militare competente, alla presenza del Procuratore militare della Repubblica.