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LEGGE 10 luglio 1951, n. 541

Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-1951.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-7-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È disposto l'ammasso del frumento di produzione nazionale 1951, fino alla concorrenza del contingente complessivo che sarà stabilito, all'inizio della campagna, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.