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LEGGE 29 maggio 1951, n. 539

Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  2-8-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, è sostituito dal seguente:
"Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 5000 fino a lire 80.000, a carico del comandante della nave.
Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire 50.000, ed è sempre aggiunta la pena dell'arresto da uno a dodici mesi a carico del comandante".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1951

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SFORZA - PICCIONI - PETRILLI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI