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LEGGE 29 maggio 1951, n. 457

Concessione di sovvenzioni per la produzione di energia elettrica e riapertura dei termini per la presentazione di domande di agevolazioni per i serbatoi e laghi artificiali nel Mezzogiorno e nelle Isole.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-7-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per tutti gli impianti idrici per produzione di energia elettrica che abbiano una potenza nominale di almeno 100 chilowatt, di cui si inizi la costruzione dopo l'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici accorderà alla ditta concessionaria una sovvenzione annua di lire 4500 per ogni chilowatt nominale risultante dal decreto di concessione.
Per gli ampliamenti e i potenziamenti degli impianti idrici esistenti sarà concessa, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, una sovvenzione annua determinata caso per caso in rapporto al relativo costo e non superiore a lire 4500 per ogni chilowatt di potenza nominale di cui viene incrementata l'installazione, o di cui viene superata quella di 100 chilowatt per gli impianti che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano una potenza nominale inferiore a questo limite.
Per gli impianti idrici da ricostruire aventi una potenza nominale di almeno 100 chilowatt, il Ministero dei lavori pubblici concederà una sovvenzione annua non superiore a lire 4500 per chilowatt di potenza nominale da ripristinare. Detta sovvenzione sarà determinata caso per caso, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in misura proporzionale alla percentuale, riferita alla totalità degli impianti, della entità delle opere da ricostruire all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.
In caso di ricostruzione di impianti distrutti in dipendenza di eventi bellici, deve tenersi conto della sovvenzione prevista dal presente articolo, ai fini di eventuali conguagli a favore degli interessati in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.
La sovvenzione prevista dal presente articolo sarà corrisposta per la durata di anni quindici a decorrere dalla data di effettiva entrata in funzione dell'impianto dopo il collaudo.