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LEGGE 5 giugno 1951, n. 376

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-6-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si applica agli impiegati civili non di ruolo in servizio alla data 1 maggio 1948, compresi quelli a ferma temporanea, comunque assunti e denominati, semprechè all'atto dell'assunzione sussistessero i requisiti per una regolare nomina.
Per ottenere il collocamento nei ruoli speciali transitori previsti dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, gli impiegati statali non di ruolo interessati debbono farne domanda in carta legale, corredata dei documenti occorrenti per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, all'Amministrazione presso la quale prestano servizio. Questa, nel caso previsto dall'art. 2 del predetto decreto, la trasmette con un rapporto informativo all'Amministrazione nei cui ruoli speciali sia stato chiesto il collocamento. Per il titolo di studio, il certificato di cittadinanza e l'estratto dell'atto di nascita, può farsi riferimento agli atti in possesso dell'Amministrazione.
La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da questa data.