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LEGGE 5 maggio 1951, n. 341

Modificazione dell'art. 10 del decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, concernente provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-6-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico. Il decreto legislativo 13 dicembre 1946, n. 569, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1

Art. 10. Il secondo comma è sostituito dai seguenti:
Le attribuzioni demandate dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, al Consiglio di amministrazione per le promozioni di cui al primo comma sono devolute ad una apposita Commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno ed avente sede presso il Commissariato del Governo per la regione Trentino-Alto Adige, composta del Vice Commissario del Governo che la presiede, di un funzionario di grado non inferiore al 60 dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il Commissariato del Governo, del funzionario preposto al servizio dei segretari comunali presso il Commissariato medesimo, del funzionario della Giunta provinciale di Bolzano preposto al servizio della vigilanza e della tutela sulle Amministrazioni comunali, di un sindaco di un Comune della provincia di Bolzano, designato dal presidente di quella Giunta provinciale, e di un segretario comunale di grado non inferiore a segretario capo di II classe (grado 4°), designato con le modalità previste dal decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 500. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
Un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 9°, esercita le funzioni di segretario della Commissione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1951

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI