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LEGGE 22 marzo 1951, n. 337

Condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  10-6-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il condono delle sanzioni inflitte o da infliggere ai militari per infrazioni alle disposizioni di legge sul matrimonio, disposto con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 1514, si applica, con le modalità ed alle condizioni previste nel decreto stesso, anche alle infrazioni commesse dal 1 marzo 1947 al 31 dicembre 1948.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 22 marzo 1951

EINAUDI DE GASPERI - PICCIONI - PACCIARDI - PELLA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI