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LEGGE 18 maggio 1951, n. 333

Norme interpretative e integrative della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente l'espropriazione, la bonifica, la trasformazione e l'assegnazione dei terreni ai contadini.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  26-5-1951 al: 8-5-1952
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini dell'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, gli Enti indicati nell'art. 2 della legge stessa dovranno pubblicare i piani di espropriazione non oltre il 31 dicembre 1951, e il termine indicato all'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, è prorogato al 31 dicembre 1952.