stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 maggio 1951, n. 328

Attribuzioni e funzionamento degli organi delle Amministrazioni provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-5-1951 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dall'art. 1 della legge 8 marzo 1951, n. 122, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, in quanto siano applicabili e non sia diversamente disposto con la legge medesima.
Alla denominazione di "Deputazione provinciale" s'intende sostituita quella di "Giunta provinciale".