stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 maggio 1951, n. 306

Disposizioni a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-7-1951 al: 10-4-1971
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni ed infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E e F annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.