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LEGGE 2 aprile 1951, n. 291

Provvedimenti per l'esecuzione ed il finanziamento del IX censimento generale della popolazione e del III censimento generale dell'industria e commercio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  9-5-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nei giorni 4 e 5 novembre 1951 avranno luogo in ciascun Comune, rispettivamente, i censimenti generali della popolazione e dell'industria e commercio.
In occasione del censimento generale della popolazione sarà effettuata la rilevazione delle abitazioni.