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LEGGE 22 aprile 1951, n. 288

Modificazioni all'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, contenente provvidenze a favore delle finanze dei Comuni e delle Province.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-5-1951 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'ammontare destinato ai contributi in capitale a carico dello Stato previsto dall'art. 5 della legge 30 luglio 1950, n. 575, in favore dei Comuni, è elevato a complessive lire 10 miliardi.