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LEGGE 2 aprile 1951, n. 226

Modificazione delle aliquote dei diritti erariali sugli spettacoli di solo cinematografo e spettacoli misti con avanspettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-5-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, modificato con l'art. 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, è sostituito dal seguente:
"Il diritto erariale sull'introito lordo degli spettacoli cinematografici, comunque e dovunque dati al pubblico, anche se in circoli o sale private, è stabilito nella misura seguente:
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, non superiori a lire 60: 15 per cento;
per i prezzi, non compreso il diritto erariale, superiori a lire 200: 50 per cento.
Per i prezzi intermedi il diritto erariale si calcola secondo la seguente formula:

Y = 0,25 X

dove X, che indica il prezzo del biglietto non compreso il diritto erariale, varia da 60 a 200".
Salvo il disposto dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1948, n. 1440, i prezzi che vengono richiesti per assistere agli spettacoli cinematografici, al netto dei diritti erariali, non devono presentare frazione di lira.