stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 marzo 1951, n. 210

Collocamento a riposo per limiti di età dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  25-4-1951 al: 26-4-1958
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera, continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del: 58° anno di età se aiutanti di battaglia, e marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225;
55° anno se marescialli maggiori;
52° anno se marescialli capi o d'alloggio;
50° anno se brigadieri o vicebrigadieri;
48° anno se appuntati o carabinieri.
Al raggiungimento di tali limiti di età si considerano rescisse di diritto le rafferme contratte.
Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.