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LEGGE 22 marzo 1951, n. 205

Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-4-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale e fino ai 8 gennaio 1954, col sistema dell'abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie di imposta vigenti nell'anno al quale si riferisce l'abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installati e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione.
Per l'anzidetto periodo l'abbonamento è obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dall'art. 11 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27, per i fabbricanti che, avendo una produzione annua presunta di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua non superiore a L. 800.000, sono ammessi a pagare l'imposta in base a dichiarazione di lavoro ed alla quantità e qualità di filati da produrre.