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LEGGE 3 marzo 1951, n. 189

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'istituto nazionale gestione imposte di consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  18-4-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
la seguente legge:

Articolo

unico. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 825, concernente variazioni al regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, costitutivo dell'Istituto nazionale gestione imposte di consumo, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1


"L'art. 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2418, è così modificato:
"L'Istituto è retto da un Consiglio d'amministrazione presieduto da persona scelta dai Ministri per l'interno e per le finanze e composto di quattro membri designati dal Ministro per l'interno, dei quali due sul proposta dell'associazione dei Comuni più rappresentativa a carattere nazionale, di due designati dal Ministro per le finanze, di due designati dal Ministro per il tesoro su proposta della Cassa depositi e prestiti, di quattro designati dagli Istituti partecipanti in ragione di un membro ciascuno, di due dipendenti dell'I.N.G.I.C. in rappresentanza del personale, designati dal Ministro per le finanze su proposta delle Associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.
"Il Consiglio è nominato con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per l'interno, per la durata di un quadriennio.
"Il Consiglio nomina fra i suoi componenti un vicepresidente ed un Comitato esecutivo composto, oltre che del presidente e del vicepresidente, di tre membri da scegliersi uno tra i designati dal Ministro per l'interno e dal Ministro per le finanze e due tra i designati dal Ministro per il tesoro e dagli altri Istituti partecipanti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1951

EINAUDI DE GASPERI - PELLA - SCELBA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI