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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1950, n. 1255

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-4-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con  regio  decreto  7  ottobre  1926,  n.  2054, modificato con regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2846,  25  ottobre 1928, n. 3510, 31
ottobre  1929,  n. 2396, 30 ottobre 1930, n. 1859, 1 ottobre 1931, n.
1371,  27  ottobre 1932, n. 2086, 6 dicembre 1934, n. 2281, 1 ottobre
1936,  n.  2474,  20  aprile  1939, n. 1086, 16 marzo 1942, n. 324, 5
settembre  1942,  n. 1236, 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del
Presidente  della  Repubblica  2  novembre 1948, n. 1505 e 30 ottobre
1949, n. 1058;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche della Universita' predetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato   con   i   decreti   succitati,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
  Art.  9.  -  Gli  insegnamenti  di "Diritto marittimo", di "Diritto
aeronautico" sono soppressi.
  All'elenco   degli   insegnamenti  complementari  sono  aggiunti  i
seguenti:
    "Diritto della navigazione";
    "Psicologia".
  Art. 12. - E' cosi' sostituito:
  "Lo   studente   non   puo'   sostenere   gli   esami  di  "Diritto
internazionale, di dottrina dello Stato e di diritto del lavoro", ove
non  abbia prima superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico;
ne'  puo'  sostenere  l'esame di diritto amministrativo ove non abbia
prima superato l'esame di diritto costituzionale".
  Art. 23. - L'insegnamento di "Diritto marittimo o e' sostituito con
quello di "Diritto della navigazione".
  Art. 24. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "L'economia politica e' considerata propedeutica alla scienza delle
finanze  e diritto finanziario, all'economia e politica agraria, alla
storia economica e alla politica economica e finanziaria".
  Art. 26. - Dopo il primo comma e' inserito il seguente:
  "La  Commissione  di  laurea  puo'  dispensare  il  candidato dalla
discussione  di  una  delle  due  tesi  orali.  Gli  argomenti  della
dissertazione   scritta   e  delle  due  tesi  orali  debbono  essere
comunicati  dal  candidato  alla  Segreteria, previa approvazione dei
professori della materia, entro il termine stabilito dal Consiglio di
Facolta".
  E' aggiunto il seguente comma:
  "Sulla   dissertazione  di  laurea  riferiranno  per  iscritto  due
relatori   designati   dal  Consiglio  di  Facolta'.  La  Commissione
esaminatrice puo' non ammettere alla discussione la dissertazione che
per  giudizio motivato dei relatori non risulti degna di essere presa
in considerazione".
  Art. 27. - E' sostituito dal seguente:

  Sono annessi alla Facolta' gli Istituti di Economia e Finanza.
    Geografia economica.
    Matematica generale, finanziaria e attuariale.
    Merceologia.
    Politica economica e finanziaria.
    Ragioneria.
    Statistica.
    Storia economica.
    Studi giuridici.
    Tecnica economico-commerciale.
  In  seno  all'Istituto di studi giuridici e' costituita una Sezione
autonoma di diritto delle assicurazioni.
  Negli  Istituti  si  svolgono  esercitazioni  e conferenze diurne e
serali  relative  ai  corsi  d'insegnamento  al  fine  d'integrare la
cultura  dei giovani e di addestrarli alla pratica della professione,
degli impieghi e al lavoro scientifico.
  L'incarico  della  direzione  dei  singoli  Istituti  e'  conferito
annualmente dal Consiglio di Facolta',.
  Gli  studenti  sono tenuti al pagamento di un contributo speciale a
favore  degli  Istituti  e  della Biblioteca di Facolta' in misura da
deliberarsi ogni anno dal Consiglio di Facolta'.
  Dopo  l'art.  27,  e'  inserito  il  seguente  nuovo  articolo, col
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  Art.  28.  - Durante ogni biennio potra' essere compiuto un viaggio
d'istruzione  in  Italia  o all'estero con le modalita che saranno di
volta in volta stabilite.
  All'attuale  art.  30, nell'elenco degli insegnamenti complementari
sono aggiunti i seguenti:
    "Storia della letteratura latina medioevale";
    "Filologia germanica";
    "Paletnologia".
  All'attuale  art.  31, nell'elenco degli insegnamenti complementari
sono aggiunti i seguenti:
    "Estetica";
    "Storia della filosofia antica";
    "Storia della filosofia medioevale".
  L'attuale art. 37, e' cosi' sostituito:

  Il   laureato   proveniente  da  altra  Facolta',  che  domanda  di
iscriversi  a  uno  dei corsi di laurea in lettere o in filosofia, e'
tenuto   a   iscriversi  ed  a  sostenere  l'esame  in  tutti  quegli
insegnamenti,  richiesti  per il nuovo corso di laurea, dei quali non
risulti aver gia' superato l'esame nel corso di laurea precedente.
  Ai   laureati,   provenienti   da   altre  Facolta',  che  aspirano
all'iscrizione  ai  corsi  di  laurea  in  lettere  o  filosofia,  si
concedera',  in linea di massima, l'abbreviazione di un anno per ogni
cinque  esami sostenuti nel precedente corso di studi, valutabili per
il  nuovo  corso  di  laurea.  Il Consiglio di Facolta', tuttavia, si
riserva  di  prendere  in  esame  e di valutare debitamente eventuali
titoli  che  possano  autorizzare  un criterio di maggiore larghezza,
quali   ottimi   risultati   di   studi   precedenti,  pubblicazioni,
assententato,  ecc.  Sara'  concessa l'iscrizione al secondo anno del
corso   di   laurea   in  lettere  o  in  filosofia  ai  laureati  in
giurisprudenza  purche'  adempiano  all'obbligo  di  iscriversi  e di
sostenere  gli  esami in tutte le materie fondamentali del rispettivo
corso  di  laurea, nonche' in tre materia complementari per la laurea
in lettere, due complementari per la laurea in filosofia.
  Per  il  corso  di  laurea in lettere, dovranno essere biennali gli
insegnamenti di letteratura italiana e di letteratura latina.
  Per  l'indirizzo  classico  dovra'  essere  biennale l'insegnamento
della   "Letteratura   greca",  per  l'indirizzo  moderno  quello  di
"Filologia romanza" o quello di una "Lingua e letteratura straniera".
Per  il  corso  di  laurea  in filosofia dovranno essere biennali gli
insegnamenti  di  "Storia  della  filosofia"  di "Filosofia morale" e
"Filosofia teoretica".
  All'attuale  art.  44, nell'elenco degli insegnamenti complementari
sono  soppressi quelli di "Biologia della razze umane" e di "Malattie
infettive" e sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
    "Psicologia";
    "Medicina del lavoro".
  All'attuale  art.  49, nell'elenco degli insegnamenti complementari
per  l'indirizzo  inorganico-chimico-fisico  e'  aggiunto  quello  di
"Scienza dei metalli".
  All'attuale  art.  50, nell'elenco degli insegnamenti complementari
e' aggiunto quello di "Scienza dei metalli".
  Agli  attuali  articoli  52  e  53,  nell'elenco degli insegnamenti
complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
    "Matematiche superiori";
    "Meccanica superiore".
  All'attuale  art.  54, nell'elenco degli insegnamenti complementari
e' soppresso quello di "Biologia delle razze umane".
  Dopo l'attuale art. 55, e' aggiunto il seguente nuovo articolo, col
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
  Art. 56. - "Qualora se ne constati l'opportunita', la Facolta' puo'
stabilire  che alcuni degli insegnamenti complementari elencati negli
attuali  articoli  49,  50, 51, 52, 53 e 54 vengano impartiti ad anni
alternati".
  All'attuale  art.  56, nell'ultimo comma le parole "chimica fisica"
sono soppresse.
  All'attuale art. 57, e' aggiunto il seguente comma:
  "Gli esami di fisica, di chimica generale ed inorganica, di chimica
organica per la laurea in scienze naturali devono precedere gli esami
di botanica, di zoologia e di mineralogia".
  All'attuale  art.  60,  nell'ultimo  comma  dopo  le  parole "prova
pratica"  sono  aggiunte le seguenti altre: "e ad un esame di cultura
generale".
  All'attuale  art.  62, nell'elenco degli insegnamenti complementari
viene   soppresso   quello   di   "Chimica  di  guerra"  ed  aggiunto
l'insegnamento di "Scienza dell'alimentazione".
  L'attuale art. 64, e' sostituito del seguente:

  Lo  studente  non  puo'  prendere  iscrizione  all'insegnamento  di
chimica  organica se non ha frequentato quello di chimica generale ed
inorganica.
  Gli  insegnamenti  di  chimica  generale ed inorganica e di chimica
organica  sono propedeutici rispetto a quelli di chimica farmaceutica
e  tossicologica,  di  chimica  biologica, di chimica bromatologica e
della   terza   parte   (3°  anno)  delle  esercitazioni  di  chimica
farmaceutica e tossicologica.
  Gli  insegnamenti  di  chimica  generale  ed inorganica, di chimica
organica, di anatomia umana, di fisiologia generale sono propedeutici
rispetto a quello di farmacologia e farmacognosia.
  Lo studente deve frequentare gli insegnamenti propedeutici prima di
seguire gli altri sopra indicati e non puo' presentarsi agli esami di
questi ultimi se non ha superato gli esami dei primi.
  Il  corso  complementare  di  igiene,  da chi lo scelga, dev'essere
frequentato nel secondo biennio.
  All'attuale  art.  65, nel primo comma le parole "una prova pratica
alla   fine   di   ogni   anno"   sono   sostituite  con  "una  prova
teorico-pratica alla fine di ogni anno".
  All'attuale art. 77, e' aggiunto il seguente comma:
  "Le  materie a svolgimento pluriennale avranno esami di profitto al
termine di ciascun anno d'insegnamento".
  Dopo  l'attuale  art.  151, sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi   alla   "Scuola   di  specializzazione  in  clinica  medica
generale".
  Art.  152. - Presso l'Istituto di clinica medica generale e terapia
e  con  la  direzione  affidata  al proprio titolare, e' istituita la
Scuola  di  specializzazione  in  clinica, medica generale, che ha lo
scopo  di  conferire  la  necessaria competenza a coloro che vogliono
particolarmente dedicarsi all'esercizio della medicina generale.
  Il  diploma,  che viene rilasciato in seguito ad esami, da' diritto
alla  qualifica di specialista in medicina interna, a norma dell'art.
178 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
  Art.  153.  -  Gli  insegnamenti  impartiti  nella  Scuola  sono  i
seguenti:
    1) Clinica medica generale;
    2) Terapia medica e ricettazione;
    3) Chimica applicata alla clinica;
    4) Batteriologia e sierologia applicata alla clinica;
    5) Anatomia patologica applicata alla clinica;
    6) Radiologia applicata alla clinica;
    7) Cardiologia;
    8) Endocrinologia;
    9) Ricambio;
    10) Ematologia;
    11) Gastroenterologia;
    12) Malattie infettive;
    13) Patologia del lavoro;
    14) Scienza dell'alimentazione e dietetica;
    15) Tecnica assistenziale ed ospedaliera.
  La  ripartizione  degli  insegnamenti nei singoli anni e' fatta dal
direttore della Scuola.
  Il  numero  e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissati
dal direttore della Scuola al principio di ciascun anno scolastico.
  Oltre  alle  materie  suddette,  oggetto  di lezioni, gli inscritti
avranno esercitazioni pratiche nelle materie di insegnamento.
  Ogni  anno  sara', inoltre tenuto un ciclo di conferenze di cultura
generale   e  collaterale,  soprattutto  riguardanti  l'apporto  alla
clinica medica da parte delle branche specialistiche.
  Art. 154. - Il corso ha la durata di cinque anni.
  L'insegnamento  ha carattere dottrinale, dimostrativo e pratico. Il
periodo puo' essere abbreviato per gli assistenti ordinari di clinica
medica  e patologia medica, per gli assistenti incaricati o volontari
con tre anni di effettivo servizio.
  Art. 155. - Gli inscritti hanno l'obbligo di frequentare la clinica
medica  ed  i  corsi  ufficiali  di  lezioni  ed  esercitazioni. Essi
dovranno  inoltre  prestare  servizio  in  clinica medica come medici
interni con diritto a due mesi di vacanze durante ogni anno.
  Al   corso  possono  iscriversi  solo  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia.  Le  tasse da pagare sono quelle prescritte dalla Facolta'
di medicina e chirurgia. Coloro che sostengono l'esame per il diploma
di specialista debbono pagare la tassa relativa fissata dal Consiglio
di amministrazione dell'Universita'.
  Art. 156. - Alla fine del quinto anno, sempre subordinatamente alla
ottenuta  frequenza  al corso, gli allievi saranno ammessi all'esamne
finale consistente in un esame orale - ed eventualmente scritto - con
discussione  sulla  diagnosi,  prognosi,  terapia di un caso clinico.
Dopo  superato  tale  esame, dovranno presentare e discutere una tesi
scritta su un argomento di ordine medico.
  Art.  157.  -  L'esame  finale  e  la  discussione  della tesi sono
sostenuti  davanti  ad  una Commissione, nominata dal Consiglio della
Facolta' di medicina e chirurgia, e composta di cinque membri e cioe'
dal  direttore  della  scuola,  titolare  delle  cattedre  di clinica
medica,  quale  presidente  della  Commissione,  da tre professori di
ruolo  della  Facolta',  titolari  di  materie il cui insegnamento e'
oggetto del corso, e da un libero docente.
  Art.   158.  -  Agli  allievi  che  hanno  ottenuto  l'approvazione
nell'esame  finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in
medicina interna.
  Le spese relative al funzionamento della predetta, Scuola saranno a
carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Genova.

  Il  presente  decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 4 luglio 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 marzo 1951
  Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 65. - CARLOMAGNO