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LEGGE 6 febbraio 1951, n. 161

Modificazione dell'art. 82 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi (limite delle richieste di carte valori da parte degli uffici postali succursali).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  6-4-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 82 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, modificato con i decreti legislativi 20 marzo 1947, n. 427 e 8 novembre 1947, n. 1468, è sostituito dal seguente:
"I titolari degli uffici con gestione contabile si riforniscono dalla Direzione provinciale dalla quale contabilmente dipendono, di carte valori postali in quantità corrispondente al presumibile fabbisogno di un mese, prendendo per base il consumo verificatosi nel mese precedente e tenendo conto della consistenza esistente in ufficio all'atto della richiesta.
"Per quanto riguarda le ricevitorie succursali e le agenzie aventi sede nei capoluoghi di provincia, le richieste, entro il limite fissato nel modo anzidetto, possono essere fatte in qualsiasi giorno del mese tenendo conto della consistenza esistente in ufficio all'atto della richiesta.
"Le Direzioni provinciali hanno facoltà di ridurre l'importo delle richieste ad un limite inferiore a quello stabilito, quando lo ritengano necessario o comunque conveniente per le esigenze del servizio".