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LEGGE 16 gennaio 1951, n. 154

Aumento delle penalità per il contrabbando e l'illecita detenzione della saccarina e di prodotti ad essa assimilabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/1980)
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Testo in vigore dal:  5-4-1951 al: 9-5-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le multe fisse e proporzionali previste dal primo e secondo alinea dell'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dal regio decreto-legge 17 marzo 1927, n. 377, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1208, sono unificate ed aumentate come segue:
multa fissa da lire 2000 a lire 30.000;
multa proporzionale da lire 1000 a lire 8000 per ogni ettogramma o frazione di ettogramma di saccarina.