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LEGGE 7 febbraio 1951, n. 143

Norme per la determinazione dell'aggio per gli anni 1951-52 e per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1951 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le norme della legge 15 dicembre 1949, n. 944, relative alla determinazione della misura dell'aggio di riscossione per gli esattori delle imposte dirette, sono estese agli anni 1951 e 1952.
Il carico da tenere in calcolo nella determinazione dell'aggio per gli anni 1951 e 1952 è quello compreso nei ruoli in riscossione, rispettivamente, negli anni 1950 e 1951.
Il termine per la presentazione delle domande di rescissione è di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1951, e del 30 settembre 1951, per l'anno 1952. Tale termine è perentorio.